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Quando un incendio si sviluppa all’interno di un condominio durante l’esecuzione di lavori affidati a un’impresa, la responsabilità civile diventa una questione estremamente delicata e articolata. È fondamentale accertare la causa dell’incendio e individuare chi debba rispondere dei danni, non solo per l'immediata tutela patrimoniale ma anche per la futura gestione delle responsabilità contrattuali ed extracontrattuali.
Recentemente, una decisione del Tribunale di Brescia ha fatto chiarezza su un episodio emblematico: durante il rifacimento di un tetto condominiale, affidato a un’impresa appaltatrice, un incendio ha causato la sospensione dei lavori e ingenti danni. L’impresa, pur avendo messo in sicurezza l’area, chiedeva il pagamento dei lavori svolti; il condominio, invece, negava la richiesta ritenendo che l’incendio fosse imputabile alla ditta, che aveva utilizzato fiamma libera nella posa della guaina bituminosa – in violazione di norme di sicurezza e clausole contrattuali.
Dopo l’accertamento tecnico e il giudizio ordinario, il Tribunale ha stabilito che:
La causa esclusiva dell’incendio risiedeva nell’uso negligente della fiamma in presenza di materiali infiammabili, senza adeguate misure di sicurezza come l’adozione di estintori o dispositivi di protezione.
La guaina impermeabilizzante impiegata era difforme da quanto previsto dal contratto.
Non vi era elemento che facesse emergere una corresponsabilità del condominio committente.
Secondo il giudice, questo comportamento ha rappresentato una grave violazione delle cautele contrattuali e della diligenza professionale (art. 1176 c.c.), integrando un inadempimento sostanziale tale da giustificare risoluzione del contratto e il rigetto della richiesta di pagamento lavori da parte dell'impresa. Il danno era già stato indennizzato dall’assicurazione, pertanto la richiesta di ulteriori risarcimenti è stata rigettata. I costi sostenuti dal condominio per il ripristino sono rimasti a carico dell’impresa responsabile.
La sentenza conferma un principio affermato dalla Cassazione: l’appaltatore risponde integralmente dell’esecuzione dell’opera e ne assume tutti i rischi tecnici e organizzativi. La presenza di materiale infiammabile non costituisce, di per sé, un’esimente: la ditta deve adottare tutte le cautele previste dal contratto e dal piano di sicurezza, segnalare i rischi, interrompere le lavorazioni pericolose o adottare adeguate contromisure.
Il condominio può essere tenuto responsabile dei danni nei soli casi in cui:
Abbia affidato i lavori a un’impresa evidentemente non idonea, oppure
Si sia ingerito nell’organizzazione e conduzione dei lavori riducendo l’appaltatore a semplice esecutore (nudus minister).
In generale, la responsabilità per i danni provocati da incendio durante lavori ricade sull’impresa, salvo che ricorrano queste ipotesi eccezionali.
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