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Il 31 marzo 2026 il Ministero dell’Interno ha adottato un nuovo decreto che ridefinisce tempi, modalità e responsabilità per l’adeguamento antincendio degli edifici scolastici in Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 dell’8 aprile 2026 ed entrato in vigore dal 9 aprile 2026.
Il provvedimento non introduce norme tecniche sostanzialmente nuove, ma stabilisce una traiettoria chiara per riportare a norma i plessi ancora carenti, definendo scadenze differenziate e prescrizioni di gestione del rischio in attesa degli adeguamenti tecnico‑costruttivi.
Il decreto delinea un percorso obbligatorio articolato in due fasi principali.
Entro 9 mesi dalla pubblicazione (circa 8 gennaio 2027): gli edifici scolastici non ancora conformi devono almeno dotarsi delle misure essenziali di sicurezza antincendio previste dal D.M. 26 agosto 1992 e presentare la relativa SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai Vigili del Fuoco.
Entro il 31 dicembre 2027: deve essere completato il pieno adeguamento alle vigenti normative antincendio dei locali scolastici, secondo le regole tecniche indicate nel Codice di Prevenzione Incendi o in deroga ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 151/2011, se adottate.
È prevista anche una scadenza intermedia per il monitoraggio: entro il 9 aprile 2027, gli enti proprietari devono comunicare alle autorità competenti lo stato di avanzamento dei lavori, documentando programmazione e realizzazione degli interventi di adeguamento.
Il decreto prevede che l’adeguamento possa avvenire secondo due principali percorsi.
In conformità alle norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel Codice di Prevenzione Incendi, che disciplinano, tra l’altro, evacuazione, reazione al fuoco dei materiali, impianti di segnalazione e spegnimento, resistenza al fuoco delle strutture e gestione delle uscite.
In deroga, sulla base di un progetto approvato ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 151/2011, purché gli interventi siano coerenti con le fasi e le tempistiche indicate nel decreto.
In entrambi i casi, il percorso deve essere verificabile e attestato tramite documentazione tecnica e autorizzazioni delle autorità competenti, a tutela della sicurezza di studenti, docenti e personale.
Il decreto riserva una particolare attenzione alla gestione del rischio fino al completamento degli interventi, quando gli edifici sono ancora in fase di adeguamento.
In questa fase, enti proprietari e dirigenti scolastici devono adottare misure compensative, tra cui:
Limitare il carico di incendio entro valori compatibili con la resistenza al fuoco delle strutture, riducendo l’uso di materiali combustibili e arredi non conformi.
Eliminare materiali con reazione al fuoco insufficiente e controllare l’impiego di arredi e componenti leggeri altamente infiammabili.
Regolare l’affollamento degli spazi, anche con una temporanea riduzione del numero di occupanti, in modo che l’esodo sia sicuro in ogni condizione, valorizzando passaggi di sicurezza, uscite e percorsi di evacuazione.
Tali misure devono essere motivate da una adeguata valutazione del rischio incendio, sottoposta a verifica periodica e in caso di modifiche significative nell’uso dei locali.
Il decreto chiarisce che gli enti proprietari degli edifici scolastici (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni, ecc.) sono i soggetti principali deputati a:
programmare e finanziare gli interventi di adeguamento antincendio;
inviare la SCIA e le successive comunicazioni sullo stato di avanzamento;
garantire la coerenza tra progetti esecutivi e prescrizioni antincendio.
Le scuole e i dirigenti scolastici, invece, contribuiscono alla sicurezza attraverso l’organizzazione delle misure gestionali (controllo dell’affollamento, uso di materiali, formazione del personale, gestione delle emergenze) e la collaborazione con i Vigili del Fuoco e i soggetti incaricati.
L’introduzione di scadenze differenziate e di un percorso di adeguamento strutturato permette di riportare progressivamente a norma molti edifici scolastici datati, spesso realizzati prima delle moderne regole antincendio.
Al contempo, le misure gestionali obbligatorie assicurano un livello minimo di protezione durante la transizione, riducendo il rischio di incendi e migliorando la possibilità di evacuazione in caso di emergenza.
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