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Il pagamento del premio assicurativo rappresenta una condizione essenziale per l’operatività di una copertura assicurativa. La giurisprudenza italiana è sempre più chiara nel ribadire che il mancato pagamento del premio o di sue parti aggiuntive può essere eccepito dall’assicuratore in ogni fase del procedimento, anche successivamente alla stipula del contratto. Questa presa di posizione influisce direttamente sulla validità della garanzia assicurativa e sui diritti delle parti nel caso di sinistro.
Secondo una recente sentenza del Tribunale di Roma, il mancato versamento del premio o delle quote aggiuntive non solo sospende l’efficacia contrattuale della polizza, ma l’assicuratore può eccepirlo anche se non rilevato tempestivamente all’atto della costituzione in giudizio. La giurisprudenza chiarisce che non si tratta di un’eccezione meramente formale, ma di una condizione sostanziale che determina la sospensione del beneficio assicurativo finché il premio non venga regolarmente corrisposto.
Il principio si fonda sull’interpretazione dell’articolo 1901 del Codice Civile, che prevede la sospensione o risoluzione del contratto in caso di mancato pagamento del premio. L’eccezione è applicabile anche “ex officio” dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a prescindere da ritardi o incongruenze nella sua sollevazione da parte dell’assicuratore.
Il sistema assicurativo si basa su un equilibrio tecnico-economico che richiede il puntuale versamento dei premi da parte degli assicurati. La copertura assicurativa nasce come vincolata all’effettivo pagamento; senza questo, perde efficacia. L’intero impianto contrattuale presuppone dunque l’adempimento di questa condizione essenziale, come ribadiscono numerose pronunce della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, che sottolineano la natura vincolante del pagamento ai fini della validità della garanzia.
L’acquisto di garanzie accessorie o estensioni di copertura è assimilato al pagamento del premio principale, configurandosi come condizione inderogabile. Ne deriva che, in caso di mancato pagamento anche parziale, l’assicuratore può legittimamente sospendere la copertura e opponersi alle richieste di indennizzo.
La giurisprudenza ha più volte confermato questo orientamento consolidato. Sentenze tra il 2022 e il 2024 ribadiscono che l’assicuratore può sempre eccepire la mancanza di pagamento anche in fasi avanzate del giudizio, senza perdere il diritto di opporre l’eccezione. In particolare, si evidenzia come tale mancato adempimento:
costituisca una causa di non operatività della polizza
comporti la sospensione del rapporto assicurativo
non sia soggetto a decadenze specifiche laddove l’eccezione sia rilevabile d’ufficio.
Tali principi trovano riscontro nel codice civile, nella giurisprudenza di legittimità e nelle ordinanze della Corte Costituzionale.
Fonti
Corte di Cassazione, Sez. III, sentenza n. 4357 del 10/02/2022
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